“Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio” – Associazione Culturale
Art. 1. Costituzione e denominazione
È costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile un’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio” ASSOCIAZIONE CULTURALE.
L’Associazione ha sede in Via Montecalvi n. 3, Loc. Bargino, San Casciano in Val di Pesa (Fi). La sede potrà essere variata, all’ interno del territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa (Fi), con una semplice delibera del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo, sempre entro i limiti del Comune di San Casciano in Val di Pesa (Fi), il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’ istituzione e la soppressione di sedi secondarie ed uffici. L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall’ Assemblea dei Soci.
Art. 2. Scopi e finalità
L’Associazione non ha fine di lucro, e, quindi, i proventi delle attività esercitate non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forme indirette. L’Associazione è altresì caratterizzata da principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’Associazione ha per scopo:
– Divulgare le conoscenze sull’olio extravergine d’oliva di eccellenza, sul suo utilizzo in cucina, sul settore olivicolo e sul coinvolgimento della ristorazione in suddetto settore.
– Creare una rete di contatti e di relazioni tra ristoratori e produttori di olio extravergine, al fine di stimolare e informare il consumatore finale sulle qualità dell’olio, sull’utilizzo corretto in cucina.
– Svolgere attività di ricerca e studio sul settore dell’olio, del suo utilizzo nella ristorazione e nella buona e sana cucina in genere, con divulgazione dei risultati attraverso incontri, dibattiti e pubblicazioni.
Per perseguire tali scopi, l’Associazione potrà realizzare eventi, concorsi, serate a tema, incontri, corsi di formazione professionale di assaggiatori di olio extravergine e quanto altro aiuti a perseguire gli scopi che l’Associazione stessa si propone anche in collaborazione con persone fisiche o giuridiche operanti nello stesso settore.
L’Associazione potrà svolgere altresì funzioni di consulenza o svolgere incarichi informativi in genere a favore di terzi (ristoranti, aziende produttrici di olio extravergine, organismi pubblici e privati, associazioni riconosciute, ecc.) e/o degli associati all’Associazione stessa.
A fini organizzativi, l’ Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla propria attività. L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
L’Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:
- a) organizzare serate nei ristoranti associati, svolgere manifestazioni, eventi e esposizioni aperte al pubblico ed aventi per tema la divulgazione delle conoscenze sull’olio extravergine d’oliva di eccellenza e sul suo utilizzo in cucina;
- b) pubblicare riviste e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- c) ricevere sponsorizzazioni da terzi ed ottenere proventi di natura pubblicitaria. L’Associazione potrà aderire, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
Art. 3. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative ordinarie;
quote associative suppletive e aggiuntive dei Soci;
donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’ Associazione;
locazione o affitto di beni mobili e immobili;
ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono depositati presso la cassa sociale e presso l’istituto di credito eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
Art. 4. Associati
Possono essere Soci dell’Associazione tutti i cittadini maggiorenni italiani e stranieri, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni, che ne facciano richiesta scritta o anche verbale alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino all’atto della richiesta di ammissione:
– di voler partecipare alla vita associativa;
– di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne;
Con la suddetta dichiarazione firmata e rilasciata nelle mani di un consigliere dell’Associazione e contestuale versamento della quota associativa stabilita per l’anno in corso si acquista automaticamente lo status di Associato.
In ogni caso il Consiglio Direttivo si riserva le possibilità, a suo insindacabile giudizio, di decidere collegialmente l’ammissione a Socio del richiedente in un secondo momento, comunicando per scritto al richiedente l’esito della decisione.
In caso di rifiuto dell’ammissione è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri.
In caso di non presenza del Collegio il ricorso va presentato all’Assemblea in sessione ordinaria.
In entrambi i casi le decisioni sono inappellabili.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato.
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo ed è da corrispondersi entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale data può essere in ogni caso soggetta a variazione con delibera del Consiglio Direttivo, tempestivamente comunicata agli Associati.
Le quote associative non sono trasmissibili ne restituibili.
La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:
1) per morosità, qualora il Socio, non avendo comunicato formali dimissioni ed essendo scaduto il termine per il versamento della quota annuale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata; la morosità è però sanabile in ogni momento, con l’immediata reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di Associato.
2) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
– inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
– inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
– azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’ Associazione;
– condotta contraria alle attività dell’ Associazione;
– quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio mediante raccomandata A.R..
Contro tale delibera è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri. In caso di non presenza del Collegio il ricorso va presentato all’Assemblea in sessione ordinaria.
In entrambi i casi le decisioni sono inappellabili.
Art. 5. Tipologie di Associati e loro diritti e doveri
Sono previste le seguenti categorie di associati:
– Soci Fondatori;
– Soci Ordinari;
– Soci Aggregati;
– Soci Sostenitori;
– Soci Onorari.
L’esercizio dei diritti sociali è subordinato al corretto pagamento delle quote associative.
– Soci Fondatori
Sono definiti soci fondatori le persone fisiche che, condividendo le finalità perseguite dall’Associazione, avendo versato la quota associativa di ammissione, ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo, assumendo sia l’impegno di sviluppare e realizzare attivamente le azioni ed attività descritte nell’art. 2 del presente statuto, sia di corrispondere la quota associativa annua di partecipazione.
– Soci ordinari
Sono definiti soci ordinari le persone fisiche, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni, che, condividendo le finalità perseguite dall’Associazione, abbiano fatto richiesta di adesione all’Associazione, ne siano state ammesse quali soci aggregati in un momento successivo alla sua costituzione ed abbiano mantenuto la qualifica di soci per almeno cinque anni consecutivi. I soci ordinari, avendo versato la quota associativa di ammissione, assumono sia l’impegno a sviluppare e realizzare attivamente le azioni ed attività descritte nell’art. 2 del presente Statuto, sia l’impegno di corrispondere la quota associativa annua.
– Soci Aggregati
Sono definiti soci aggregati le persone fisiche, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni, che, condividendo le finalità perseguite dall’Associazione, abbiano fatto richiesta di adesione all’Associazione, e ne siano state ammesse, in un momento successivo alla sua costituzione. I soci aggregati, avendo versato la quota associativa di ammissione, assumono sia l’impegno a sviluppare e realizzare attivamente le azioni ed attività descritte nel l’art. 2 del presente Statuto, sia l’impegno di corrispondere la quota associativa annua.
– Soci Sostenitori
Sono definiti soci sostenitori, le persone fisiche, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni che, condividendo le finalità dell’Associazione, desumibili chiaramente dal presente Statuto, siano ammesse, previa domanda e favorevole determinazione del Consiglio, a far parte dell’ Associazione. I soci sostenitori, si impegnano a sostenere, nelle forme più adatte ed efficaci, le azioni ed attività descritte nell’art. 2 del presente Statuto.
– Soci Onorari
Sono definiti soci onorari, gli uomini e le donne che, per importanti cariche pubbliche e private ricoperte, per titoli posseduti, per la loro comprovata professionalità, ovvero per importanti attività condotte in settori affini o complementari alle finalità dell’Associazione, possano dare lustro ed essere fonte di sapere ed impulso alle attività.
Tutti gli Associati hanno diritto:
– di partecipare all’Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
– di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
– di frequentare i locali dell’Associazione, usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei Soci, in presenza di personale qualificato e abilitato e nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito regolamento interno;
– di partecipare alle attività aggiuntive in base al versamento delle quote suppletive, così come stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ai soli soci Fondatori ed Ordinari sono riconosciuti i diritti di:
– esprimere il proprio voto in occasione delle Assemblee dell’Associazione;
– votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
– essere eletti a qualsiasi carica sociale prevista dal presente statuto.
Gli Associati sono obbligati:
– ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– a pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso;
– a svolgere le attività preventivamente concordate;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’ Associazione;
– a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
Art. 6. Emblema
L’emblema dell’Associazione è costituito da disegno rappresentante, da sinistra verso destra, una forchetta posta in senso verticale, un piatto a forma di oliva e un coltello in senso verticale racchiuso in un cerchio bordato dalla scritta identificativa costituita dalla denominazione dell’Associazione a dalla sigla “AIRO”. L’ Associazione si riserva di studiare o stilizzare altri emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti e quant’ altro.
Art. 7. Quote associative e contributi
Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive e/o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio Direttivo una tantum. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’Associato. L’Associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione, ha l’obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di Associato.
Art. 8. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione.
l’Assemblea degli Associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori e Probiviri.
Art. 9. Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria, tranne il caso particolare di richiesta di scioglimento regolato dal successivo art. 21, potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Tale verbale deve essere trascritto nell’ apposito Libro sociale, ove istituito, sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio.
Art. 10. Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Art. 11 Assemblea ordinaria
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 10 (dieci) giorni prima del giorno in cui l’Assemblea dovrà tenersi mediante comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma oppure mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione. Nella convocazione dell’ Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’ adunanza e l’elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ ora della seconda convocazione.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio sociale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.
Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché eventualmente in merito all’ approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Art. 12. Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell’ adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’ Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ ora dell’ adunanza e l’elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ ora della seconda convocazione.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’ Associazione e modalità di liquidazione.
Art. 13. Validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni Socio Fondatore ed ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto.
Tanto l’Assemblea ordinaria che l’ Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’ Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati aventi diritto di voto.
Art. 14. Elezioni delle cariche sociali
Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni.
Le cariche sociali si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L’ elezione degli organi dell’ Associazione è basata sulla partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo dell’ Associazione è eletto con i voti espressi dai Soci aventi diritto di voto nel corso dell’ Assemblea sociale; ogni Socio potrà esprimere al massimo un numero di tre preferenze; saranno designati i primi della graduatoria quali componenti del Consiglio Direttivo per quinquennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
Il Presidente dell’ Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’ elezione del Presidente.
Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’ elezione del Presidente e del Vicepresidente.
Art. 15. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’ Assemblea, alla quale spetta di deliberare in merito al loro rimborso spese.
Possono ricoprire la carica di consigliere i soli Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
Se tuttavia venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l’ Assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell’intero Consiglio.
Decade dal Consiglio Direttivo il consigliere che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’ anno per redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione tecnica illustrativa, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un
componente effettivo dell’organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.
L’avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro effettivo dell’ organo di controllo, o inviato tramite fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’ organo di controllo. In quest’ ultimo caso, tuttavia, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiari non informato. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell’ ordine al Vice presidente o al consigliere più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Tale verbale deve essere trascritto nell’ apposito Libro sociale, ove istituito, sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio.
Al Consiglio sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e all’ attuazione delle deliberazioni dell’ Assemblea dei Soci.
Compete al Consiglio:
– la promozione e l’ attuazione dell’ attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno;
– la predisposizione del regolamento interno dell’ Associazione, nel caso in cui ne ravvisi la necessità;
– la predisposizione degli atti da sottoporre all’ Assemblea;
– l’elezione, tra i propri membri, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, fatta eccezione per i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo (le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte anche dalla medesima persona);
– la formalizzazione delle proposte per la gestione dell’Associazione;
– l’ elaborazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa;
– la determinazione della quota annuale associativa;
– la determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive;
– l’accoglimento o meno delle domande degli aspiranti aderenti;
– la decisione in merito al venire meno della qualifica di aderente.
Il Consiglio ha, inoltre, facoltà, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, di: procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente ipoteche e trascrizioni.
Art. 16. Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’ autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente rappresenta l’ Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’ Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all’Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’ Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Art. 17. Collegio dei Revisori e Probiviri
Il Collegio dei Revisori e Probiviri, qualora l’Assemblea ravvisi la necessità di una sua presenza, sarà composto da 3 (tre) membri effettivi, da scegliersi anche fra i non Associati. E’ eletto dall’Assemblea in sessione ordinaria. Dura in carica per cinque esercizi sociali e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:
– controllo della gestione contabile dell’associazione e del rispetto delle norme di legge e statutarie;
– esprime all’Assemblea il parere sul rendiconto economico-finanziario;
– decide i ricorsi presentati dagli interessati avverso la mancata ammissione e l’esclusione degli Associati.
Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito verbale firmato da tutti i membri del Collegio.
Tale verbale sarà riportato nell’apposito libro sociale, ove istituito, sotto la responsabilità del Presidente del Collegio.
Per il funzionamento dell’organo si rinvia alle norme dettate per il Consiglio Direttivo.
Art. 18. Rendiconto economico finanziario
Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro sei mesi dalla chiusura dell’ esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa. Essi devono informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell’ eventuale attività commerciale
Art. 19. Libri e documentazioni sociali
Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell’Associazione è il “Libro degli Associati”, che, numerato e aggiornato regolarmente, conterrà l’indicazione, con generalità e residenza, degli Associati, la data della loro iscrizione all’Associazione, le eventuali dimissioni o esclusioni.
I verbali saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’ adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.
I verbali del Collegio dei Revisori e Probiviri saranno sottoscritti dall’ intero Collegio e conservati a cura del Presidente dello stesso.
Tutti i libri sociali o i verbali sono liberamente consultabili dagli Associati.
Art. 20. Divieto di distribuzione utili
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 21. Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 1/2 più uno degli Associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 1/2 più uno dei Soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 1/2 più uno dei Soci con diritto di voto.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione o ente no profit che persegua attività affini, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22. Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla CCIAA di Firenze.
Art. 23. Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto
Filippo Falugiani
Matteo Mugelli
Marta Mugelli