“Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio APS”
Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA
1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione denominata “A.I.R.O. ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RISTORANTI DELL’OLIO APS” (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in San Casciano V.P., via Montecalvi, n. 3. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
1-2 L’acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
1-3 L’Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l’affiliazione all’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell’AS, pur nell’autonomia propria dell’Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l’attuazione e l’organizzazione dei detti fini e progetti.
1-4 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
2-1 L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.
2-2 Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (leX. d) con particolare ma non esclusivo riferimento all’olio extra vergine di oliva. A tal fine, l’ente può gestire in proprio o in collaborazione con altri soggetti banchi d’assaggio e degustazioni, panel di verifica ai sensi della normativa vigente, assaggi di riferimento per abbinamenti anche con altri prodotti alimentari, panel di assaggio professionali al fine della classificazione merceologica in base alle normative vigente e panel di assaggio per gli oli vergini a denominazione di origine;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
2-4 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attvità di interesse generale, in conformità a quanto stabilito daldecreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attvità istituzionale.
2-5 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
2-6 L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
2-7 Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell’art. 17 del D.lgs. 117/2017.
2-8 L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE
3-1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.
3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.
Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE
4-1 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4-2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttvo.
4-3 Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamento.
4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest’ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
4-6 Tutt i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto in Assemblea;
c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissa( dallo statuto e dalla norma(va vigen(. In
par(colare, essi sono tenu( ad osservare lo statuto, a rispeXare le decisioni degli organi sociali e a versare
le quote associa(ve.
4-8 Le quote associa(ve ed ogni altro contributo versato all’Associazione, non sono trasferibili a nessun
(tolo, rivalutabili né res(tuibili ai soci.
4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diriW, incluso il diriXo di
voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentan( legali.
Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
5-2 Il socio può in qualsiasi momento no(ficare al Consiglio DireWvo la sua volontà di recedere
dall’Associazione. Fermo restando l’obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l’anno in corso, il
recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la rela(va comunicazione è ricevuta
dal Consiglio DireWvo, salvo che lo stesso Consiglio DireWvo nell’esaminare la richiesta non accordi un
termine minore.
5-3 I soci decadono automa(camente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle
quote associa(ve annuali entro il 01/10 di ogni anno.
5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associa(ve e dei principi e valori fonda(vi dell’Associazione il
socio può essere escluso con deliberazione mo(vata del Consiglio DireWvo, comunicata al socio interessato,
il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso
all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva
convocazione.
5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non aXribuisce a quest’ul(mo alcun diriXo alla
res(tuzione delle quote e dei contribu( versa( all’Associazione.
Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI
6-1 L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicura(va per la responsabilità civile verso terzi e dovrà
inoltre soXoscrivere copertura assicura(va contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
6-2 L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli
infortuni e le malaWe connessi allo svolgimento dell’aWvità di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
7-1 L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diriW di
tuW i soci. Le cariche sociali sono eleWve.
7-2 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio DireWvo;
d) l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
7-3 TuW gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenu( disloca( in
più luoghi, con(gui o distan(, audio/video collega(, a condizione che siano rispeXa( il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di traXamento dei componen( dell’organo.
7-4 L’Associazione deve tenere i seguen( libri sociali:
a) libro dei soci;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascriW anche i verbali
redaW per aXo pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direWvo e di eventuali altri organi sociali.
Art. 8 ASSEMBLEA
8-1 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
8-2 Essa è composta da tuW i soci iscriW nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento
delle quote associa(ve.
8-3 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal
Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
8-4 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del
bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa
compete o le viene soXoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio DireWvo lo repu(
opportuno o quando ne sia faXa richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle
quote associa(ve.
8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24,
comma 2, del Codice del terzo seXore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio
mediante delega scriXa, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può ricevere fino ad un
massimo di tre deleghe.
8-6 I componen( del Consiglio DireWvo non hanno diriXo di voto nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.8-7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio DireWvo o, in caso di suo impedimento, dal
Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ul(ma istanza, dalla persona di
volta in volta designata dagli intervenu(.
8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
8-9 SpeXa al Presidente constatare il diriXo dei presen( a partecipare alla Assemblea e la validità della
cos(tuzione dell’Assemblea stessa.
8-10 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente cos(tuita in prima convocazione quando sia
presente la metà più uno dei soci aven( diriXo al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente
cos(tuita qualunque sia il numero dei soci intervenu(. L’avviso di convocazione deve prevedere anche
orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ven(quaXro ore
dalla prima convocazione.
8-11 L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presen( o rappresenta(.
8-12 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche
statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aven( diriXo al voto in prima
convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione.
Qualora validamente cos(tuita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presen( o
rappresenta(.
8-13 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo
scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il
voto favorevole di almeno i tre quar( dei soci.
8-14 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di
convocazione” in bacheca, presso la sede associa(va, con almeno 15 giorni di an(cipo rispeXo alla data
della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio DireWvo.
L’Associazione (ene, a cura del Consiglio DireWvo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea, in cui devono essere trascriW anche i verbali redaW per aXo pubblico.
8-15 L’Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca il Presidente e i componen( del Consiglio DireWvo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio consun(vo di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’aWvità dell’Associazione e delibera sulle proposte di
adozione e modifica di eventuali regolamen(;
d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componen( dell’Organo di controllo;
e) delibera sulla responsabilità dei componen( degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
loro confron(;
f) individua le aWvità diverse da quelle di interesse generale che, nei limi( consen(( dalla legge, possono
essere svolte dall’Associazione;
g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomen( iscriW all’ordine del
giorno.
8-16 L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo
patrimonio;
c) delibera sugli altri argomen( pos( all’ordine del giorno.
Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE9-1 Il Consiglio DireWvo è l’organo responsabile della ges(one dell’Associazione e cura collegialmente tuXa
l’aWvità associa(va.
9-2 Il Consiglio DireWvo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eleW dall’Assemblea, ivi
compreso il Presidente che ne è membro di diriXo. In conformità all’art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017,
almeno la maggioranza dei membri del Consiglio DireWvo deve essere cos(tuita da soci dell’Associazione.
Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ.
9-3 Il Consiglio DireWvo dura in carica 4 anni e i suoi componen( sono rieleggibili.
9-4 Il Consiglio DireWvo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal
Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componen( uno o più Vicepresiden(, il Tesoriere
ed un Segretario.
9-5 La rappresentanza legale dell’Associazione speXa is(tuzionalmente al Presidente del Consiglio DireWvo,
che cura l’esecuzione dei delibera( dell’Assemblea e del Consiglio DireWvo, e, per compi( specifici, agli altri
consiglieri designa( dal Consiglio DireWvo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di
urgenza, esercitare i poteri del Consiglio DireWvo salvo ra(fica da parte di quest’ul(mo alla prima riunione
u(le.
9-6 Il Consiglio DireWvo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 4 mesi e straordinariamente
quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componen(, e le deliberazioni sono
approvate a maggioranza dei presen(. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9-8 Il Consiglio DireWvo è dotato dei più ampi poteri per la ges(one ordinaria e straordinaria
dell’Associazione. Ad esso competono in par(colare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consun(vo
dell’aWvità svolta nel corso dell’anno solare precedente;
b) la fissazione delle quote associa(ve;
c) le decisioni ineren( spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la ges(one
dell’Associazione;
d) le decisioni rela(ve alle aWvità e ai servizi is(tuzionali, complementari e commerciali da intraprendere
per il migliore conseguimento delle finalità is(tuzionali dell’Associazione;
e) le decisioni ineren( direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei
professionis( di cui si avvale l’Associazione;
f) la presentazione di un piano programma(co rela(vo alle aWvità da svolgere nel nuovo anno sociale;
g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamen( sociali;
h) l’is(tuzione di commissioni e la nomina di rappresentan( in organismi pubblici e priva(, federazioni ed
altri en(;
i) la facoltà di nominare tra i soci, soggeW esterni all’ambito consigliare, delega( a svolgere par(colari
funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio DireWvo stesso;
l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non aXribuiscano ad altri organi.
9-9 FaXa eccezione per i componen( dell’Organo di controllo, ove nominato, tuXe le cariche sociali sono
gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché
nell’ambito di quanto preven(vamente autorizzato dal Consiglio DireWvo.
9-10 Il Consiglio DireWvo (ene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE
10-1 Il Consiglio Direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
a) per dimissioni;
b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta. 10-4 In queste ul(me ipotesi, il
Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla
convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel fraXempo l’ordinaria
amministrazione.
Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE
11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell’art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
11-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell’art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
12-1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustrale poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.
12-4 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
12-5 Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscriXo nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attvità svolta.
13-2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
13-3 Ove istituito, l’Organo di controllo detiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscrto nell’apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.
Art. 14 SCIOGLIMENTO
14-1 L’Associazione ha durata illimitata.
14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un’altra associazione di promozione sociale affiliata all’ASI o alla medesima ASI in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA15-1
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettbili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 16 NORME APPLICABILI
16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
16-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
16-3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che con esso si ponga in contrasto.